Convertito in legge il decreto semplificazioni: le novità per i datori di lavoro

Convertito in legge il decreto semplificazioni: le novità per i datori di lavoro

· Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (“Decreto Semplificazioni”).
La Legge n. 12/2019 è entrata in vigore il 13 febbraio 2019. Di seguito si propone l’analisi delle novità che interessano i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
ABROGAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO
L’art. 3, comma 1, del DL n. 135/2018, stabiliva, già nel testo iniziale, che “1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l’articolo 15 è abrogato.” La suddetta disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge.
Risulta quindi confermata l’abrogazione dell’entrata in vigore (da ultimo prevista per il 1° gennaio 2019) dell’obbligo di tenuta in modalità telematica del Libro Unico del
Lavoro (cfr. Aggiornamento AP n. 405/2018). Restano ferme, di conseguenza, le modalità di tenuta del LUL attualmente vigenti (cfr. Aggiornamento AP n. 241/2008).
DENUNCIA AZIENDALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO
La denuncia aziendale (modello DA) è il modello con il quale un’azienda agricola denuncia all’INPS l’inizio dell’attività e dichiara la sua composizione agronomica.
I datori di lavoro agricolo devono trasmettere telematicamente all’INPS il modello DA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività indicando, oltre a quelli anagrafici e di ubicazione dell’azienda, alcuni dati idonei ad identificare con precisione l’attività agricola esercitata (dati catastali, colture praticate, numero dei capi di bestiame, ecc..).
A riguardo, l’art. 3, comma 1-undecies, del DL n. 135/2018, introdotto ex novo in sede di conversione del decreto, dispone che:
“I dati della denuncia aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS, dal fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.”
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta disposizione, l’INPS è autorizzato ad acquisire d’ufficio determinati dati del modello DA dal fascicolo aziendale istituito
nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole. I dati che l’INPS può acquisire d’ufficio riguardano:
· l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;· l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
· il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie e modalità di allevamento. Le imprese agricole devono indicare nella denuncia aziendale i predetti dati nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE DELLO SPETTACOLO
L’art. 3-quinquies del DL n. 135/2018, introdotto ex novo in sede di conversione in Legge n. 12/2019, riscrive completamente l’art. 6 del D.Lgs n. 708/1947 relativo all’obbligo di richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. Nella sua nuova formulazione il suddetto art. 6 dispone che:
“1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.”
Il Legislatore stabilisce che, qualora non siano in possesso del certificato di agibilità, le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possano impiegare nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporto di collaborazione appartenenti alle seguenti categorie:
1. artisti lirici;
2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6. direttori di scena e doppiaggio;
7. direttori d’orchestra e sostituti;
8. concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10. amministratori di formazioni artistiche;
11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14. truccatori e parrucchieri. Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori stessi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso posto a carico del committente.
Preme ricordare che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1097) ha introdotto nel settore spettacolo un’importante semplificazione: dal 1° gennaio 2018, infatti, non è più necessario richiedere preventivamente il certificato di agibilità qualora i lavoratori siano ingaggiati con un contratto di lavoro dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato).
Più precisamente, la Legge di Bilancio 2018 ha espressamente escluso l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, in relazione ai lavoratori delle predette categorie (dalla n. 1 alla n. 14), con rapporto di lavoro subordinato operanti nei locali di proprietà o di cui
abbiano un diritto personale di godimento, qualora abbiano effettuato regolari versamenti contributivi presso l’INPS per gli stessi lavoratori. Le disposizioni contenute nel nuovo art. 6 del D.Lgs n. 708/1947 fanno esclusivo riferimento al lavoro autonomo e pertanto si ritiene che i lavoratori subordinati rimangano esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa al certificato di agibilità.
L’inadempienza alle suddette disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore
autonomo.
Viene inoltre abrogato il comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs n. 708/1947, ai sensi del quale il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione di una garanzia qualora, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge. Tale obbligo non trova più applicazione anche nel caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall’ente previdenziale).
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